APPRENDISTATO – ASPETTI PROCEDURALI

lo scorso 17/04/2012 è stato siglato l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato nel settore turismo tra FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e Federreti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. L’accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2012, allo scadere del periodo transitorio previsto dalla legge ed ha recepito le indicazioni normative contenute nel recente testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167 del 2011). L’impegno assunto con l’accordo si delinea, oggi, con la definizione degli aspetti procedurali concreti, ovvero con la pubblicazione di un percorso metodologico preciso e dei relativi allegati trovate QUI

FONDO DI FLESSIBILITA’ DEL LAVORO

L’Ente Bilaterale del Turismo, essendo risultato, attraverso un avviso pubblico, soggetto idoneo alla erogazione di sostegni per le politiche di conciliazione dei tempi, unitamente al Dipartimento Pari opportunità della Regione Puglia, ha sottoscritto, lo scorso 1 giugno, una convenzione con l’Assessorato regionale alle Politiche del Welfare. Tale convezione rende operativo il fondo per la flessibilità del lavoro costituito presso l’Ente Bilaterale del Turismo Puglia.
La costituzione di questo fondo rappresenta una prima sperimentazione sulla volontà di rispondere alle esigenze di conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro.
La carenza di servizi per le famiglie, e la necessità delle lavoratrici e dei lavoratori di assolvere all’accudimento dei figli o dei genitori anziani, richiede strumenti di sostegno capaci di governare le mutate esigenze sociali.
Il fondo, con le proprie risorse, rafforza alcune misure già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, puntando sul sostegno del reddito e della contribuzione nel caso di ricorso al lavoro part-time, sulla integrazione del reddito nell’utilizzo dei congedi parentali, e a sostegno della maternità prevede l’integrazione del reddito nel ricorso all’astensione facoltativa.
Per la realizzazione degli interventi previsti dal fondo sono stati stanziati 375.000 euro da parte della Regione Puglia e 50.000 euro dall’ EBT- Puglia.
Gli interventi di sostegno verranno erogati attraverso un avviso pubblico che l’Ente Bilaterale del Turismo ha già predisposto in data 11.06.2012 e che sarà pubblicato nelle prossime settimane, mentre i beneficiari sono tutte le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano la condizione per accedervi e che siano aderenti all’EBT-Puglia alla data del 19.04.2012.
Il progetto è stato condiviso e approvato dai soci dell’Ente, malgrado il voto contrario del rappresentante della Filcams-Cgil.
Il Presidente dell’EBT-Puglia, Giuseppe Zimmari, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto pur nella consapevolezza che il sostegno non copre tutte le richieste, ma in questa fase politica di profonda incertezza è importante valorizzare la coerenza politica della Regione Puglia che punta sui valori del lavoro e della famiglia attraverso politiche di welfare che sostengono il lavoro e rafforzano i legami familiari.
Così come và valorizzato un metodo di lavoro ed un modello di relazioni che metta insieme risorse pubbliche e contributi privati a sostegno di un modello sociale inclusivo e partecipativo.

Firmato l’Accordo per l’Apprendistato nel settore Turismo

Federalberghi, FIPE, FIAVET, FAITA e FEDERRETI, firmatari del CCNL Turismo, hanno raggiunto, il 17 aprile 2012, un’intesa, con le organizzazioni sindacali Filcams/CGIL, Fisascat/CISL e Uiltucs/UIL, per la disciplina contrattuale dell’apprendistato.
L’accordo prevede la possibilità di assumere apprendisti per lo svolgimento di tutte le attività tipiche del settore turismo, con contratti che potranno durare sino a 36 mesi, elevabili in alcuni casi a 48 mesi.
Gli apprendisti dipendenti da aziende alberghiere saranno iscritti al fondo di assistenza sanitaria del settore turismo.
La retribuzione iniziale sarà pari all’80% di quanto previsto per il lavoratore qualificato e crescerà sino a raggiungere, al quarto anno, il 95%.
Un passaggio essenziale dell’accordo riguarda la possibilità di assumere apprendisti stagionali, con contratto a tempo determinato, definendo soluzioni che tengono conto delle specificità del settore. Gli apprendisti stagionali potranno prestare servizio anche per periodi di breve durata durante l’intervallo tra una stagione ed un’altra e beneficeranno del diritto di precedenza nella riassunzione per la stagione successiva.
L’intesa, che recepisce le indicazioni normative contenute nel recente testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167 del 2011), entrerà in vigore il 26 aprile 2012, allo scadere del periodo transitorio previsto dalla legge.

Fonte: www.dplmodena.it

Approvazione Ordinanza Balneare 2012

Pubblicata nel bollettino ufficiale regionale n.53 del 12 aprile 2012 l’Ordinanza Balneare in sostituzione di quella vigente del 16 maggio 2011, che viene espressamente abrogata.
La nuova disciplina per il turismo e le strutture balneari è approvata con la determinazione dirigenziale n.108/2012 del Servizio Demanio e Patrimonio ed è finalizzata all’esercizio delle attività turistico – balneari e delle strutture ricettive ad esse correlate, nonché all’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.
La stagione balneare dura per l’intero anno solare per l’esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie degli stabilimenti balneari, che potranno essere regolamentate in base agli orari degli altri esercizi presenti sul territorio, e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica e in materia di igiene e salute pubblica.
L’apertura al pubblico per la balneazione è consentita dal 1 maggio al 30 settembre, in attuazione del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n.116
Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l’apertura dal quarto sabato di maggio alla seconda domenica di settembre.
Nei periodi di apertura obbligatoria devono funzionare, presso le strutture, i servizi di salvataggio, secondo gli orari e le modalità indicati dalla Capitaneria di Porto competente per territorio.
Il testo dell’Ordinanza, oltre alle disposizioni generali, contiene come parte integrante la “Norma Etica” (art. 7) e precise prescrizioni per l’uso delle spiagge, la sicurezza della balneazione e la disciplina delle aree in concessione per le strutture balneari, con riferimento alla cartellonistica, che deve essere presente anche in lingua inglese, francese e tedesco.
L’Ordinanza deve essere esposta, in formato visibile come richiesto, oltre che presso i concessionari, anche nelle sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare.
L’Ordinanza e la “Norma Etica” devono restare affisse entrambe, in formato visibile come richiesto, all’Albo della singola struttura balneare.

Fonte: www.regione.puglia.it

Confcommercio: firmato l’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

E’ stato siglato, in data 24 marzo 2012, l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
L’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
L’intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.
Le aziende sono chiamate ad investire sull’attuazione di un nuovo percorso che le vede coinvolte direttamente nella gestione del contratto di apprendistato, con il duplice vantaggio di una durata decisamente inferiore di ore di formazione di base a fronte di una più mirata e specifica attività formativa professionalizzante che consente sia all’azienda che all’apprendista l’ottenimento di competenze più adeguate alle mansioni che al termine del percorso formativo si dovranno conseguire.
Attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa le parti hanno confermato e valorizzato anche il ruolo della bilateralità inserendo il riferimento al passaggio obbligato all’ente bilaterale per l’ottenimento del parere di conformità precedentemente già previsto dal CCNL Terziario nell’ambito della procedura di attuazione dello stesso contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli aspetti di maggiore rilevanza dell’accordo sono i seguenti:

PARTE I – DISCIPLINA GENERALE
Secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 167/2011, è stata introdotta una parte generale contenente la disciplina applicabile a tutte e tre le tipologie di apprendistato.
In particolare, sono state recepite le disposizioni afferenti la tempistica entro la quale dovrà essere definito il piano formativo individuale, prevedendo che dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto di apprendistato, per consentire al datore di lavoro di effettuare un’idonea analisi delle competenze in ingresso del giovane.
Appare opportuno precisare che tale tempistica non incide in alcun modo sulla procedura relativa al rilascio del parere di conformità ad opera degli EBT, che resta confermata in toto. Si tratta, infatti, di due adempimenti diversi: mentre il piano formativo presentato all’EBT non è nominativo, ma individua solamente il numero degli apprendisti ed il relativo inquadramento finale, il piano formativo individuale presuppone l’avvenuto rilascio del parere di conformità ed è il programma formativo di uno specifico lavoratore con il quale il datore di lavoro abbia instaurato un rapporto di apprendistato.
Altro aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi, nel caso in cui il rapporto subisca nel corso dello svolgimento una sospensione involontaria (ad esempio malattia od infortunio dell’apprendista), con il correlativo obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Con riferimento al finanziamento dell’attività formativa è stato previsto che gli apprendisti possano essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo For.Te.

PARTE II- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

Durata del contratto di apprendistato

La modifica delle durate del contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dall’art. 4, II comma, D. Lgs. n. 167/2011, nei fatti ha comportato la riduzione dei termini per i livelli da II al IV, secondo le scadenze di seguito indicate:
II livello 36 mesi
III livello 36 mesi
IV livello 36 mesi
V livello 36 mesi
VI livello 24 mesi
L’accordo ha, inoltre, recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, individuando una serie di figure chiave per i settori del terziario, distribuzione e servizi per le quali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato di durata pari a 48 mesi (che si riducono a 42 per la seguente figura di IV livello: specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita).

Attività formativa professionalizzante: durata e contenuti

Con riferimento alla durata ed ai contenuti dell’attività formativa professionalizzante, l’accordo conferma la precedente disciplina contenuta nell’Accordo del 23 settembre 2009, precisando che il percorso formativo dell’apprendista viene stabilito in base alla qualifica professionale ed al livello di inquadramento che lo stesso dovrà raggiungere.
A tale proposito si evidenzia che l’accordo disciplina solo la formazione professionalizzante, lasciando alle Regioni la previsione della formazione di base e trasversale, affidata in via esclusiva dal Decreto Legislativo alla competenza regionale.
Va da sé, pertanto, che laddove le Regioni non provvedessero a normare tale aspetto, le aziende non sarebbero tenute ad effettuare tale tipologia formativa, come confermato peraltro dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2011, anche se si ritiene opportuno, in ogni caso, prevedere nel piano formativo individuale, in assenza di previsioni regionali, la formazione obbligatoria prevista per i nuovi assunti dal D. Lgs. 81/2006 (di durata pari a 4 ore) che andrà svolta nel corso del primo anno di apprendistato.
Il numero di ore è rapportato alle durate dell’apprendistato previste in relazione al livello di appartenenza, ma deve essere riproporzionato alla eventuale minore durata derivante o dalla conversione anticipata del rapporto o dalla sua anticipata risoluzione (per giusta causa o giustificato motivo).
In conformità con quanto previsto in precedenza dall’accordo del 23 settembre 2009, si deve ritenere ancora possibile anticipare, in tutto o in parte, l’attività formativa stabilita per le annualità successive.

Modalità di erogazione della formazione e referente per l’apprendistato

La norma, oltre ad adeguare le modalità di erogazione della formazione alle nuove tecnologie, introduce la figura del Referente per l’apprendistato, confermando al contempo l’eliminazione del tutor, già presente nell’accordo del 23 settembre 2009.
Al Referente per l’apprendistato, che potrà essere interno od esterno all’azienda, e che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa, viene assegnato il compito di seguire l’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dalle tabelle A e B, nonché dell’allegato 1, in materia di durata dell’attività formativa, e delle previsioni contenute nell’accordo stesso.
Il referente interno per l’apprendistato può essere il titolare dell’impresa stessa, un socio ovvero un familiare coadiuvante, oppure il soggetto che ricopre la funzione aziendale di referente, individuata dall’impresa nel piano formativo. Ciò significa che il referente è colui che ricopre quel ruolo e non una persona nominativamente individuata. Il referente interno per l’apprendistato dovrà possedere, comunque, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.

fonte: Confcommercio di Campobasso