Nuove misure a sostegno dei lavoratori | Iniziativa dell’ente bilaterale turismo puglia realizzata con il patrocinio dell’assessorato al welfare della regione puglia – presentate in regione puglia le “azioni di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del turismo” per l’anno 2024 | Servizio assistenza lavoratori 2024 – riaperti i termini per la richiesta dei sussidi | Agosto 2023 – chiusura uffici | Rinnovata la presidenza ebt-puglia per il quadriennio 2023-2027 | Job day – confcommercio  lecce & federalberghi – otranto – venerdì 24 febbraio 2023 | Borsa lavoro turismo puglia 2022, il nuovo sistema di incontro domanda offerta di lavoro nel turismo online | Fondo sostegno alla genitorialita’ – ed. 2022 | Nuovo avviso – fondo pubblico-privato per il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro | Misure di rafforzamento della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro – contributi a favore delle aziende | Esaurimento risorse – interventi a sostegno dei lavoratori – emergenza covid 2021 | Intervento straordinario emergenza covid – anno 2021 | Servizio assistenza ai lavoratori 2021 | Agosto 2020 – chiusura uffici | Servizio assistenza lavoratori – sussidio covid19 | Aggiornamento formazione e attivita’ formativa obbligatoria 2020 emergenza covid19 | Primi 106 milioni per la cassa integrazione in deroga di tutti i lavoratori dipendenti. | Chiusura uffici al pubblico – emergenza corona virus. | Borsa lavoro turismo puglia 2020 – avvicinare il mondo giovanile professionalmente qualificato alle imprese turistiche del territorio – presentazione alla stampa | Fondo assistenza lavoratori – esito istruttoria commissione del 10.02.2020 | Borsa lavoro turismo puglia 2020 – avvicinare il mondo giovanile professionalmente qualificato alle imprese turistiche del territorio | Ripartono i corsi gratuiti 2020 organizzati da ebtpuglia | Sussidi a favore dei lavoratori 2019-2020 | Procedure rimborso quote erroneamente versate a ebt | Rinnovata la presidenza ebt-puglia per il quadriennio 2019-2023 | Regolamento generale sulla protezione dei dati – seminario di approfondimento | Nuovo calendario corsi formazione 2017-2018 | Formazione obbligatoria in materia di sicurezza ed igiene | Rimborso retta scolastica | Corso barman – lecce | Servizi di assistenza a favore dei lavoratori | Corso di responsabile piscine e addetto agli impianti tecnologici | Servizi assistenza ai lavoratori | Corsi professionalizzanti 2017 – area gargano | Nuovi servizi | Nuovo sito online | Formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro – aggiornamento | Formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro | Borse di studio a.s.-a.a. 14-15 | Incentivi per le imprese che attivano il contratto di apprendistato | Programma formativo novembre 2016 – febbraio 2017 | Formazione obbligatoria in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro – programma attivita’ formative 2016 |
immagine grande

Turismo, Formazione e Lavoro
in Puglia

Finanziamento

L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia è finanziato dai LAVORATORI e dalle IMPRESE del settore turismo nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Turismo-Pubblici Esercizi pari a 0,40% calcolato sulla paga base e contingenza per ogni dipendente per 14 mensilità; Tale somma è equamente ripartita per lo 0,20% a carico del datore di lavoro e per lo 0,20% attraverso una trattenuta sullo stipendio secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 1 del predetto CCNL.

OBBLIGATORIETA’ DEL VERSAMENTO

Con Circolare n. 43 del 15/12/2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali.
Un primo ordine di problemi attiene alla riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.
Sul punto il Ministero si è più volte pronunciato – a partire dalla circolare n. 4 del 2004, in merito alla interpretazione dell’articolo 10 della legge n. 30 del 2003 (ma vedi altresì le circolari nn. 40 del 2004 e 30 del 2005, nonché la risposta interpello del 21 dicembre 2006 prot. 25/SEGR/0007573) – nel senso di ritenere non obbligatoria la iscrizione all’ente bilaterale. Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.
Un secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell’ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici. È il caso di quei contratti o accordi collettivi che dispongano – come nel settore dell’artigianato – sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo ali’ente bilaterale di riferimento.
In questa diversa ipotesi, l’obbligatorietà della tutela – ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità – va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l’impresa – o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) – e ciascuno dei propri dipendenti. Ciò del resto in coerenza con la funzione social-tipica della parte econornico/norrnativa del contratto collettivo di realizzare – ex articoli 3 e 36 della Costituzione – una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro. Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

LA MODALITA’ DI VERSAMENTO

Le quote contrattuali dovute all’Ente Bilaterale del Turismo Puglia vanno registrate nella sezione INPS in un rigo distinto dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, e versate all’INPS con il modello unificato F24 il giorno 16 di ogni mese.
Nella “SEZIONE INPS” del modello F24: nel campo “codice sede” si inserisce il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo “causale contributo” il codice “EBTU”, e non altri, nel campo “matricola INPS” la matricola dell’azienda che versa.
Di seguito negli appositi campi vanno specificati il periodo a cui si riferisce il contributo e l’importo delle quote contrattuali da versare.

Prima di procedere per la prima volta al suddetto versamento, è necessario inviare, compilata in ogni sua parte la scheda anagrafica